La Legge 7 dicembre 2000 n. 397, ha introdotto il Titolo VI bis del Libro V del nuovo Codice di Procedura Penale, che ha decisamente potenziato i poteri del difensore nella ricerca diretta della prova processuale, nel quadro di un sostanziale e progressivo processo di equiparazione tra accusa e difesa.
Si è così introdotto uno “statuto” organico delle investigazioni difensive, che consente al difensore di attivarsi fin dalle fasi iniziali del procedimento penale (ed, entro certi limiti, anche in via preventiva) per ricercare fonti di prova favorevoli al proprio assistito.
Indagini difensive
La nuova disciplina conferisce al detective privato una nuova figura professionale, riconoscendo espressamente con la nuova normativa, il ruolo centrale del medesimo nell’ambito delle indagini difensive (391 bis c.p.p.).
In poche parole, il difensore può delegare l’investigatore privato autorizzato, conferendogli mandato per lo svolgimento materiale delle indagini, elevando così il detective privato al rango di indispensabile ausiliario dell’avvocato nella fondamentale e delicatissima attività.
Per poter collaborare come supporto al difensore nella ricerca di elementi favorevoli al proprio assistito, l’investigatore privato deve essere, innanzitutto, autorizzato e quindi in possesso di una personale Licenza di Polizia, rilasciata dal Prefetto competente per il territorio.
Il difensore potrà poi delegare all’investigatore privato la raccolta di informazioni orali o di dichiarazioni scritte da parte di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa.
D’altra parte, il conferimento di incarico potrà avere come oggetto la ricerca di testimoni, prove documentali, ed ogni altro elemento utile alle indagini difensive (ad es. effettuazioni di sopralluoghi), sempre nell’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale e del T.U. sulla privacy D.Lgs n. 196/2003.